L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022 introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i soggetti obbligati.
«Gli Enti e le Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»
Chi deve iscriversi al RENTRI
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi. Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI.
I soggetti obbligati al RENTRI
Il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:
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Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
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Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
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Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
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Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
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Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
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Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
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Lavorazioni industriali e artigianali;
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Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
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Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
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Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.
I soggetti esonerati dal RENTRI
Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione includono:
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Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
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Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
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Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
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Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
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Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
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Produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.
Ricordiamo che, come riportato dettagliatamente sopra, gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3bis, quando svolgono le attività di gestione RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI.
Obblighi per i Cantieri
I soggetti che svolgono attività di costruzioni stradali o piccole ristrutturazioni sono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.
In particolare, l’obbligo riguarda anche i cantieri attivi come Unità Locali che producono rifiuti pericolosi.
L’iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in funzione del numero di dipendenti. Se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il Formulario di Identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI.
Un’impresa che si occupa di piccole ristrutturazioni deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in funzione del numero di dipendenti. Se produce solo rifiuti non pericolosi, dal 13 febbraio 2025 dovrà compilare il FIR cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
(Fonte Rifiutoo)
Per ulteriori specifiche cliccare su :
https://www.rentri.gov.it/it
Per il Corso di Formazione clicca sul link sotto-riportato:
Corso di Formazione RENTRI – nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti