Modifiche al DLgs 81/2008 – Promemoria

Con il DL n. 48 del 4 maggio 2023 sono state introdotte alcune modifiche al DLgs 81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro), in vigore già dal 05 maggio 2023 (anche se chiaramente dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni).

        Il decreto, scaricabile in fondo all’articolo, contiene in particolare il Capo II, dedicato a “INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI“.

Quali sono le principali novità?

Medico competente

La nomina del medico non è più limitata “ai casi previsti” dal DLgs 81/2008, bensì è subordinata anche all’esito della valutazione dei rischi, estendendone di fatto la possibilità.

Al medico viene inoltre è prescritta l’acquisizione, in sede di assunzione, della cartella sanitaria del lavoratore presso il precedente datore di lavoro.

In caso di impedimenti gravi è inoltre prescritto al medico di indicare un sostituto.

Lavoratori autonomi

A lavoratori autonomi e imprese famigliari (non soggette all’intera applicazione del DLgs 81/2008) è aggiunta (art. 21) la prescrizione relativa all’utilizzo di “idonee opere provvisionali in conformità al titolo IV ” [cantieri, ndr]“. Le opere provvisionali sono i ponteggi, i trabattelli, i ponti sospesi, ecc.

Formazione

Si prevede un nuovo comma nell’articolo che aveva già introdotto la modifica degli Accordi Stato – Regioni, che dovranno definire peraltro la formazione del datore di lavoro, che dovrà in aggiunta definire le regole di monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.

Questo dovrà avvenire da parte dei soggetti che erogano la formazione, ma anche da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Attrezzature di lavoro

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE

Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

USO DI ATTREZZATURE: FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

E’ inoltre chiarito che anche il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

Sanzioni

Sono previste specifiche sanzioni in caso di violazione della disposizione di cui al punto precedente.

Alternanza scuola – lavoro: integrazione DVR

L’articolo 17del DL 48/2023 modifica anche la L. 145/2018, introducendo nuovi obblighi per le aziende iscritte al registro per l’alternanza scuola – lavoro: le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

(Fonte Ambiente Sicurezza)

https://www.ambientesicurezzanews.it/wp-content/uploads/2023/05/Decreto-Legge-4-maggio-2023-n.-48.pdf