La responsabilità del Committente per l’infortunio a un lavoratore autonomo

Il Committente risponde dell’infortunio occorso a un lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità immediatamente percepibile.

 

             Ci riporta alla mente la lettura di questa sentenza uno dei principali obblighi che ha la figura del Committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che affidi, ex art. 89 comma 1 lett. b) del       D. Lgs. n. 81/2008, l’effettuazione di un opera edile da realizzarsi per suo conto sia che affidi dei lavori, servizi o forniture, in qualità di datore di lavoro ex art. 26 comma 1 dello stesso D. Lgs., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da svolgersi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, e cioè quello di verificare, ancor prima di affidare i lavori, la loro idoneità tecnico professionale e la loro capacità organizzativa a realizzare i lavori o i servizi stessi.

            In questa circostanza la Corte di Cassazione è stata interessata proprio per decidere sul ricorso presentato da un Committente di un’opera edile, proprietario di un capannone, condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore autonomo caduto dalla copertura dello stesso a seguito della rottura di una delle lastre in vetroresina nel mentre stava eseguendo dei lavori di rifacimento del tetto, ha rigettato il ricorso e ha ribadito a proposito che il committente risponde dell’infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibili.

            Avendo sostenuto altresì il Committente a sua difesa che la responsabilità di quanto accaduto era da addebitare non al locatore ma al conduttore della struttura concessa in fitto i cui dipendenti erano presenti sul posto al momento dell’evento e che nulla avevano fatto per evitare che ciò avvenisse, la suprema Corte ha precisato in merito che nel campo della prevenzione degli infortuni per quanto riguarda la individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro vige comunque il principio in base al quale, ove vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico impostogli dalla legge, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto.

 

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(Fonte Punto Sicuro)